In questa guida presentiamo un modello di Convocazione Appaltatore per la Consegna dei Lavori, disponibile in formato Word e PDF. Entrambi i file sono editabili e compilabili, consentendo così una facile personalizzazione secondo le proprie esigenze.
Indice
Convocazione Appaltatore per Consegna Lavori
L’esecuzione di un contratto di appalto inizia con la consegna dei lavori, momento in cui l’ente committente trasferisce all’appaltatore il possesso delle aree o dei beni immobili necessari per l’esecuzione delle opere contrattuali. Questo passaggio viene avviato dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e necessita dell’autorizzazione del Direttore dei Lavori (D.L.). Una volta che l’appaltatore ha preso possesso dell’area, sotto la supervisione del Direttore dei Lavori, inizia il tracciamento dei lavori. Questo processo prevede l’individuazione precisa dei siti interessati basandosi sui disegni di progetto, mediante l’apposizione di picchetti, capisaldi, sagome e termini, che servono a delimitare le forme e le dimensioni delle opere da realizzare, come previsto dall’articolo 129, commi 3 e 5, del Regolamento.
La competenza per disporre la consegna dei lavori spetta al Responsabile del Procedimento, che deve autorizzare il Direttore dei Lavori a procedere con tale operazione. I termini stabiliti per la consegna variano a seconda dell’ente appaltante: per le amministrazioni statali, la consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla registrazione del contratto presso la Corte dei Conti o dalla sua approvazione, mentre per le altre stazioni appaltanti, il termine è fissato a 45 giorni dalla stipula del contratto.
A seguito della consegna, il Direttore dei Lavori redige un verbale di consegna in contraddittorio con l’appaltatore. Questo documento deve essere firmato da entrambe le parti e contiene dettagli sulle operazioni svolte, come l’immissione dell’appaltatore nelle aree designate, i tracciamenti eseguiti e il posizionamento di picchetti, sagome e capisaldi. Inoltre, il verbale deve indicare eventuali cave, locali o mezzi d’opera messi a disposizione dall’amministrazione per l’esecuzione dei lavori. È inoltre necessario fornire all’appaltatore tutti gli elaborati tecnici aggiuntivi, come disegni e piani quotati, che possono essere necessari per completare l’opera.
Dalla data di consegna, inizia il termine contrattualmente stabilito per l’ultimazione dei lavori, come previsto dall’articolo 129, comma 6, del Regolamento. Le operazioni di consegna devono essere eseguite in modo continuativo e conclusi nello stesso giorno in cui sono state iniziate. Tuttavia, se l’area da consegnare è estesa, potrebbe non essere possibile completare tutte le operazioni in un’unica sessione, richiedendo una consegna continuata. In tali casi, pur avvenendo le operazioni in giorni e luoghi diversi, tutte devono essere documentate in un unico verbale che specifica le singole operazioni e le relative date, conformemente all’articolo 130, comma 2, del Regolamento.
È fondamentale che il termine di ultimazione decorra dalla data di completamento delle operazioni di consegna, in linea con il principio secondo cui il termine contrattuale può iniziare a decorrere solo dalla piena disponibilità delle aree. Il completamento delle operazioni di consegna deve avvenire entro il termine generale stabilito per la consegna dei lavori. Se ciò non avviene, si configura una mancata consegna per colpa dell’amministrazione, salvo cause di forza maggiore, con le conseguenze previste dall’articolo 129, comma 8, del Regolamento, che includono la possibilità di recesso per l’appaltatore.
Il verbale di consegna deve contenere una dichiarazione che attesti che l’area è libera da persone e oggetti e che le condizioni della stessa non impediscono l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Questa dichiarazione deve essere firmata sia dal Direttore dei Lavori che dall’appaltatore, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità dell’eseguibilità dei lavori. Se l’appaltatore, in contrasto con quanto comunicato dal Direttore dei Lavori, ritiene che non sussistano tutti i presupposti per l’eseguibilità dei lavori, può rifiutare completamente la consegna se l’impedimento rende impossibile o significativamente difficile l’esecuzione. In alternativa, può inserire nel verbale una dichiarazione specifica sugli impedimenti riscontrati, permettendo così l’avvio dei lavori ma richiedendo un termine suppletivo per l’esecuzione a causa del ritardo causato dall’impedimento.
Qualora l’appaltatore rifiuti la consegna dei lavori per giusta causa, le stesse conseguenze della mancata consegna per colpa dell’amministrazione si applicano, permettendo all’appaltatore di recedere dal contratto. Se, invece, l’impedimento consente comunque l’avvio dei lavori, ma ne limita l’esecuzione, l’appaltatore ha diritto a un termine supplementare e al risarcimento dei danni derivanti dalla ridotta produttività. Per poter rivendicare tali danni, l’appaltatore deve inserire una riserva nel verbale di consegna, specificando le ragioni della domanda e, se possibile, le cifre di compenso dovute. Se la quantificazione del danno non è immediatamente possibile, l’appaltatore deve indicare le ragioni della domanda e provvedere successivamente a determinare il danno in base a criteri di media diligenza.
Il Direttore dei Lavori ha il compito specifico di verificare la conformità tra lo stato effettivo dei luoghi e il progetto. Se riscontra che la situazione è conforme, procede alla consegna dei lavori inserendo nel verbale una dichiarazione di eseguibilità. In caso contrario, deve riferire al Responsabile del Procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare. Le difformità devono essere tali da impedire in modo significativo l’avvio o la prosecuzione dei lavori; difformità marginali non costituiscono motivo valido per sospendere la consegna.
L’appaltatore ha l’obbligo giuridico di partecipare attivamente alla consegna dei lavori, permettendo così l’espletamento di tutte le operazioni correlate, come l’immissione in possesso delle aree o dei beni immobili, il tracciamento dei lavori e la redazione del relativo verbale. Questo verbale deve essere firmato sia dall’appaltatore che dal Direttore dei Lavori, attestando così la corretta esecuzione delle operazioni iniziali.
Il mancato intervento dell’appaltatore alla consegna dei lavori rappresenta un’inadempienza all’obbligo giuridico di facilitare la consegna stessa. Qualora l’appaltatore non si presenti alla data fissata dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo dovrà comunicargli una nuova data per la consegna. Se l’appaltatore rispetta questa seconda convocazione, la consegna dei lavori avrà luogo, ma il termine contrattuale per l’esecuzione dell’opera inizierà dalla prima data precedentemente stabilita, come previsto dall’articolo 129, comma 7, del Regolamento.
Se, invece, l’appaltatore non si presenta nemmeno alla seconda convocazione, l’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto e di trattenere la cauzione versata dall’appaltatore. In questo scenario, l’amministrazione non è obbligata a risolvere il contratto, ma ha la facoltà di farlo, potendo anche decidere di tentare ulteriori convocazioni per evitare la risoluzione del contratto.
Può accadere che, dopo la seconda convocazione infruttuosa, l’appaltatore manifesti la volontà di eseguire i lavori e richieda nuovamente la consegna. In tali casi, l’amministrazione può decidere liberamente se accogliere la richiesta dell’impresa, valutando la plausibilità delle giustificazioni fornite per la mancata presentazione alle due convocazioni precedenti, oppure se procedere con la risoluzione del contratto, specialmente se il comportamento dell’appaltatore ha compromesso la fiducia necessaria per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Qualora l’amministrazione decida di risolvere il contratto, incasserà la cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali. In questo contesto, la cauzione assume una funzione simile a quella di una clausola penale, in quanto viene trattenuta integralmente e l’amministrazione non è tenuta a dimostrare l’effettivo danno causato dalla risoluzione per colpa dell’appaltatore. Questa disposizione rappresenta l’unico caso in cui la cauzione definitiva funge da clausola penale, mentre in altri casi, come la risoluzione per grave negligenza dell’appaltatore, la cauzione serve solo da garanzia. In tali situazioni, l’amministrazione deve provare il danno realmente subito; se il danno supera l’importo della cauzione, può richiedere all’appaltatore un risarcimento aggiuntivo, mentre se è inferiore, deve restituire la differenza.

Convocazione Appaltatore per Consegna Lavori Word Editabile e Compilabile
Mettiamo a disposizione il modello di Convocazione Appaltatore per la Consegna dei Lavori in formato Word, che è possibile scaricare e modificare per inserire le informazioni necessarie.
Convocazione Appaltatore per Consegna Lavori PDF Editabile e Compilabile
In questa sezione offriamo il modello di Convocazione Appaltatore per la Consegna dei Lavori in formato PDF, disponibile per il download. Questo file è facilmente scaricabile e può essere personalizzato, consentendo di aggiungere le informazioni necessarie secondo le esigenze specifiche.