In questa guida, presentiamo un modello di Recesso Appaltatore per Contratto di Appalto Privato, disponibile in formati Word e PDF, entrambi editabili e compilabili.
Indice
Recesso Appaltatore Contratto Appalto Privato
Il recesso rappresenta lo strumento giuridico che consente a una delle parti di interrompere unilateralmente gli effetti di un contratto. Il Codice civile lo disciplina all’articolo 1373 senza tuttavia fornirne una definizione espressa, lasciando così a dottrina e giurisprudenza il compito di individuarne i caratteri e di delinearne i riflessi pratici. L’efficacia del recesso varia in base al tipo di rapporto contrattuale, tanto che nei contratti di durata, come la locazione, si rivela più facilmente applicabile, mentre in altri, tra cui l’appalto, la sua concreta operatività deve essere analizzata alla luce delle specifiche norme di riferimento. Nel caso dell’appalto, che si configura come un rapporto a esecuzione prolungata, la legge prevede alcune peculiarità in grado di derogare alle regole generali.
Il recesso produce effetto dal momento in cui viene esercitato, senza retroagire sugli effetti già prodotti dal rapporto. In altre parole, l’efficacia decorre ex nunc e determina la cessazione del vincolo a partire dalla comunicazione della volontà di recedere. La parte che lo esercita deve manifestare questa intenzione nei confronti dell’altra parte, di solito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando un termine di preavviso, a meno che il contratto non preveda modalità differenti, purché non più gravose per chi recede. Questa previsione mira a tutelare i diritti dell’altra parte, permettendole di organizzarsi di conseguenza.
Nel settore dell’appalto privato, i riferimenti normativi principali sono gli articoli 1373 e 1671 del Codice civile. Mentre il primo regola il recesso convenzionale a carattere generale, il secondo riconosce al committente la facoltà di recedere dal rapporto anche se l’esecuzione dell’opera o del servizio è già iniziata, purché vengano tenuti indenni l’appaltatore per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno. In tal modo, l’ordinamento attribuisce al committente un diritto potestativo di recedere in qualsiasi momento, senza necessità di dimostrare un inadempimento dell’altra parte o di fornire ulteriori giustificazioni. La norma, però, prevede anche una forma di compensazione economica in favore dell’appaltatore, che subisce la fine anticipata del rapporto.
L’appaltatore conserva un interesse a essere tutelato nelle spese già affrontate e nei lavori eseguiti, ragione per cui la legge impone al committente di corrispondere l’indennizzo. L’estensione di tale obbligo risarcitorio segue il principio per cui, a fronte della libertà del committente di recedere, occorra evitare un ingiusto pregiudizio all’altra parte. L’impianto legislativo, inoltre, ammette che il recesso possa essere esercitato anche se l’appaltatore ha tenuto un comportamento inadempiente. In tal caso, se il committente non intende chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile), può pur sempre recedere, risarcendo comunque l’appaltatore delle spese già sostenute, a meno che non agisca con una domanda di risarcimento del danno talmente elevata da assorbire la somma dovuta all’appaltatore. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’indennizzo in favore dell’appaltatore può essere ridotto o addirittura azzerato se quest’ultimo ha causato danni ingenti a seguito della sua inadeguata esecuzione.
La natura del recesso ad nutum nell’appalto si distingue dalla risoluzione per inadempimento, visto che in quest’ultimo caso occorre accertare la gravità della violazione contrattuale, mentre nel recesso non è necessaria tale indagine. Il committente, se decide di interrompere unilateralmente il rapporto, deve semplicemente manifestare la volontà di non proseguire, salvo poi rimborsare all’appaltatore tutto ciò che è previsto dalla legge o dal contratto stesso. L’esecuzione già compiuta resta acquisita al committente, il quale può entrare in possesso dell’opera realizzata fino a quel momento e chiedere all’appaltatore il risarcimento di eventuali difetti o difformità riscontrati.
Le modalità di esercizio del recesso possono essere definite dalle parti in maniera più dettagliata all’interno del contratto. La giurisprudenza ammette, in alcuni casi, la possibilità di accordarsi perfino sull’esclusione dell’indennizzo in favore dell’appaltatore, benché tale limitazione non debba violare principi generali come la buona fede e l’equità contrattuale. Resta fermo che, in mancanza di clausole specifiche, il Codice civile impone l’obbligo di tenere indenne l’appaltatore, a salvaguardia dell’equilibrio del rapporto. Qualora il recesso sia motivato da un inadempimento della controparte, occorrerà appurare se esso sia talmente grave da giustificare un’ulteriore richiesta di danni, aspetto che può erodere la somma dovuta a titolo di mancato guadagno o spese sostenute dall’appaltatore.
La stessa disciplina prevede altre ipotesi di recesso nel corso dell’esecuzione dell’opera. L’articolo 1660 del Codice civile contempla la possibilità di recedere, per il committente o per l’appaltatore, quando si rendono necessarie variazioni di notevole entità al progetto originario. Se tali cambiamenti superano una certa soglia (il sesto del prezzo stabilito), l’appaltatore può scegliere di ritirarsi dal contratto, ottenendo un’equa indennità. Lo stesso articolo stabilisce che, se si tratta di variazioni di entità significativa, anche il committente può recedere riconoscendo un compenso all’appaltatore. Questa forma di recesso è diversa rispetto a quella contemplata dall’articolo 1671, poiché si fonda su una revisione rilevante del piano di lavoro iniziale che altera l’equilibrio economico del contratto.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato la differenza tra il recesso ad nutum e la risoluzione per inadempimento. Nel primo caso, il committente non ha l’onere di dimostrare la gravità della violazione e può recedere in qualunque momento, limitandosi a corrispondere l’indennizzo. Nel secondo caso, occorre invece stabilire se l’inadempimento dell’appaltatore presenti i requisiti di rilevanza necessari a giustificare la cessazione del rapporto. Le Sezioni civili della Cassazione, in numerose sentenze, hanno rimarcato che l’esercizio del recesso non si scontra con la possibilità di pretendere un risarcimento per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera, soprattutto qualora risulti che l’appaltatore abbia agito in modo negligente o non conforme alle direttive ricevute.

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