In questa guida mettiamo a disposizione un modello di richiesta di estratto conto condominiale, scaricabile in formato Word e PDF e entrambi totalmente editabili e compilabili.
Indice
Richiesta Estratto Conto Condominio
Chiedere l’estratto conto del condominio non è una gentile concessione dell’amministratore, ma l’esercizio di un vero e proprio diritto del condomino, previsto dal codice civile dopo la riforma del 2012. Il punto di partenza è l’articolo 1129, comma 2, che obbliga l’amministratore a indicare, già al momento della nomina, il luogo dove sono tenuti i registri condominiali e i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne visione ed ottenerne copia, previo rimborso della spesa. A questo si affianca l’articolo 1130-bis c.c., che in tema di rendiconto stabilisce che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione in ogni tempo ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, che devono essere conservati per dieci anni.
Nel concetto di documentazione contabile e giustificativa di spesa rientrano non solo le fatture, le ricevute e i contratti con i fornitori, ma anche gli estratti conto del conto corrente condominiale, che rappresentano il tracciato ufficiale di entrate e uscite registrate nel registro di contabilità. La Cassazione, con la sentenza 15996/2020, ha ribadito che il diritto di accesso del condomino ai registri e ai documenti contabili può essere esercitato in qualsiasi momento, non soltanto in sede di approvazione del rendiconto, e che l’amministratore ha il corrispondente obbligo di consentire l’esame e il rilascio di copie, a condizione che l’esercizio di questo diritto non si trasformi in un intralcio alla gestione e sia conforme ai principi di correttezza.
L’estratto conto bancario è però un documento che nasce direttamente nel rapporto tra condominio e banca, nel quale la banca riconosce come interlocutore il solo amministratore o chi ne ha la rappresentanza. Per questo, come chiariscono i commenti più recenti, il singolo condomino non ha titolo per andare direttamente allo sportello e chiedere alla banca copia dell’estratto conto intestato al condominio: l’istituto di credito, per ragioni di riservatezza e di correttezza contrattuale, non può fornire a terzi non legittimati informazioni sul conto. Il condomino deve invece rivolgersi all’amministratore, che è il mandatario incaricato ex lege della gestione e che, proprio per questo, è tenuto a reperire l’estratto conto e metterlo a disposizione del richiedente, facendoglielo visionare o rilasciandone copia. La dottrina, commentando proprio la disciplina degli estratti conto condominiali, ha sottolineato che l’amministratore non può sottrarsi a questa richiesta, neppure sostenendo che la banca accetterebbe solo lui come interlocutore: anzi, proprio perché solo l’amministratore può acquisire il documento dall’istituto di credito, il rifiuto di trasmetterlo al condomino integra violazione degli obblighi di rendiconto.
Dal punto di vista pratico la richiesta di estratto conto dovrebbe essere formulata per iscritto, con una comunicazione indirizzata all’amministratore via raccomandata o PEC, indicando con precisione il periodo di gestione cui si è interessati (ad esempio “estratti conto del conto corrente condominiale n. _______ dal 01/01/20__ al 31/12/20__”) e chiedendo di poter prendere visione dei documenti in studio in una certa data oppure di riceverne copia, dichiarandosi disponibili a rimborsare il costo vivo di riproduzione. La giurisprudenza ha precisato che il condomino non è tenuto a motivare le ragioni della richiesta: il diritto di controllo contabile può essere esercitato anche per mera volontà di verifica e non richiede la preventiva allegazione di sospetti o contestazioni. L’unico limite è quello del non abuso: richieste reiterate, massicce e ravvicinate che paralizzino l’attività dell’amministratore possono essere giudicate contrarie al dovere di correttezza, ma non basta la scomodità del controllo per giustificare un rifiuto.
Quanto ai costi, la legge non riconosce all’amministratore un compenso professionale aggiuntivo per consentire al condomino di esaminare o estrarre copia dei documenti: può chiedere il rimborso delle spese vive di riproduzione (fotocopie, stampe, invio digitale se richiede un supporto ad hoc), ma non pretendere parcelle extra ogni volta che un condomino esercita il proprio diritto di controllo. La Cassazione e i tribunali di merito hanno più volte ribadito che la gestione contabile e la tenuta della documentazione rientrano nel mandato dell’amministratore e nel compenso deliberato dall’assemblea, che non può essere surrettiziamente incrementato frapponendo ostacoli economici alla trasparenza.
Se l’amministratore ignora la richiesta o oppone un rifiuto ingiustificato, si possono attivare diversi rimedi. Sul piano interno, il mancato rispetto dell’obbligo di rendere conto e di consentire l’accesso alla documentazione può costituire una grave irregolarità ai sensi dell’articolo 1129 c.c. e legittimare la revoca giudiziale dell’amministratore su ricorso di ciascun condomino, oltre ad essere un valido motivo per la mancata conferma nell’assemblea di rinnovo. In sede giudiziaria, il singolo condomino può proporre un ricorso al tribunale in composizione monocratica per ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o ex art. 118 disp. att. c.p.c., dimostrando di aver previamente richiesto i documenti e di aver ricevuto un diniego o un silenzio. Alcune pronunce recenti hanno accolto ricorsi di questo tipo, condannando l’amministratore a consegnare copia dei documenti contabili e a sopportare le relative spese, proprio perché la violazione dell’articolo 1130-bis c.c. compromette il diritto di informazione del condomino e la trasparenza della gestione.
Bisogna distinguere questo diritto di accesso dalla responsabilità dell’assemblea in sede di approvazione del rendiconto. L’estratto conto è uno degli strumenti che il condomino può utilizzare per verificare che il rendiconto predisposto dall’amministratore rispetti i requisiti dell’articolo 1130-bis c.c.: deve contenere voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale, i fondi disponibili e le riserve in modo da consentire l’immediata verifica. Se, esaminando l’estratto conto, il condomino rileva discrepanze con il rendiconto approvato (ad esempio pagamenti non registrati, spese imputate a scopi diversi, prelievi non giustificati), potrà impugnare la delibera di approvazione del bilancio entro i termini dell’art. 1137 c.c., allegando la documentazione bancaria a supporto delle proprie doglianze. Anche in questo senso, chiedere l’estratto conto non è una curiosità, ma l’esercizio di un diritto funzionale a una partecipazione consapevole alla vita assembleare.

Richiesta Estratto Conto Condominio Word Editabile e Compilabile
Di seguito è disponibile il modello Word per la richiesta dell’estratto conto condominiale, scaricabile e modificabile per inserire i dati mancanti.
Richiesta Estratto Conto Condominio PDF Editabile e Compilabile
In questa sezione è disponibile il modello in formato PDF per la richiesta dell’estratto conto condominiale, scaricabile e modificabile per inserire le informazioni mancanti.