In questa guida presentiamo un modulo Comunicazione di Ospitalità dedicato ai cittadini extracomunitari, disponibile in formato Word e PDF. Entrambi i documenti sono editabili e compilabili, facilitando così la gestione delle pratiche burocratiche necessarie.
Indice
Comunicazione di Ospitalità in Favore di Cittadino Extracomunitario
Il sistema giuridico italiano richiede che ogni cittadino straniero che intenda soggiornare nel Paese disponga di un alloggio, il quale può essere fornito da parenti, amici o conoscenti che si rendono disponibili all’ospitalità, oppure ottenuto tramite un regolare contratto di locazione o l’acquisto di un immobile. In situazioni di oggettiva difficoltà, esistono appositi Centri di Accoglienza che mettono a disposizione una sistemazione temporanea, permettendo così allo straniero di regolarizzare la propria posizione e di non trovarsi privo di un tetto sotto cui dormire. Questa esigenza di dimostrare l’esistenza di un alloggio non è dettata soltanto da ragioni amministrative, ma serve anche a garantire la sicurezza e la tracciabilità della permanenza, elementi fondamentali sia per la tutela del soggetto straniero sia per quella della collettività.
La legge italiana impone che ogni persona che ospiti uno straniero comunichi alle autorità di pubblica sicurezza, tramite una dichiarazione scritta, i dati relativi all’ospite e al periodo di permanenza. Non rileva la durata dell’ospitalità o il rapporto di parentela o amicizia; di conseguenza, chi accoglie un familiare proveniente dall’estero è soggetto allo stesso obbligo di comunicazione che ricade su chi ospita un conoscente o, in generale, su chiunque decida di destinare un proprio immobile all’alloggio di un cittadino straniero. Tale obbligo trova la sua fonte normativa nel Decreto Legislativo 286/98, all’articolo 7, il quale prevede anche sanzioni di natura pecuniaria per chi non vi adempie. Proprio per sottolineare la rilevanza che il legislatore attribuisce a queste comunicazioni, l’inosservanza può comportare il pagamento di una multa compresa tra 160 e 1.100 euro, importi che variano in base alla gravità e alla recidiva dell’illecito.
Nei casi in cui lo straniero sia contemporaneamente dipendente della persona che lo ospita, la Legge 99/2013 ha introdotto un meccanismo semplificato che prevede l’obbligo di dichiarare la presenza dell’ospite contestualmente alla comunicazione di assunzione. Ciò significa che, in occasione dell’avvio del rapporto di lavoro, chi assume e fornisce un alloggio al lavoratore straniero deve trasmettere alle autorità competenti le informazioni relative alla sua sistemazione. In tal modo, si evita una duplicazione delle procedure: un’unica comunicazione permette infatti alle autorità di acquisire sia i dati lavorativi sia quelli relativi alla presenza dell’ospite sull’immobile.
Per quanto riguarda le modalità di invio, la dichiarazione di ospitalità deve essere presentata entro 48 ore dal momento in cui si dà inizio all’accoglienza. Si può procedere consegnando direttamente il modulo compilato all’ufficio di pubblica sicurezza competente, ovvero inviandolo via raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre entro i due giorni previsti. Occorre indicare con precisione le generalità dell’ospitante e della persona straniera, gli estremi del documento di identità o del passaporto di quest’ultima e l’esatta ubicazione dell’immobile. Questo passaggio permette alle autorità di pubblica sicurezza di avere un quadro chiaro della presenza degli stranieri sul territorio e risponde a esigenze di gestione dei flussi migratori e di prevenzione di eventuali irregolarità.
Le strutture ricettive, tra cui bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e hotel, sono soggette a obblighi analoghi, con la differenza che non possono scegliere se inoltrare la comunicazione di persona o via raccomandata. Esse devono avvalersi del portale Alloggiati Web e procedere esclusivamente online all’inserimento dei dati. Questa procedura semplifica il lavoro delle autorità di polizia, che possono acquisire in modo uniforme tutte le informazioni sugli ospiti presenti nelle varie strutture del territorio.
Nel momento in cui si sceglie a chi indirizzare la comunicazione cartacea, occorre valutare se ci si trovi in un comune capoluogo di provincia, con relativa Questura, o in un centro sprovvisto di commissariato, nel qual caso la comunicazione deve essere depositata presso il Comune o l’ufficio indicato. Se l’alloggio è stato messo a disposizione da un datore di lavoro, si aggiunge l’onere di inoltrare notifica anche al Centro per l’Impiego della zona in cui si trova l’immobile.
Un discorso a parte merita la disciplina dei soggiorni di breve durata, cioè quelli che non superano i 90 giorni e che sono motivati da visite, affari, turismo o studio. In questo scenario non è necessario ottenere un permesso di soggiorno, purché la persona straniera presenti la dichiarazione di presenza in Italia entro otto giorni dall’arrivo. Se l’ingresso avviene attraverso un confine esterno all’Area Schengen, la formalità avviene di norma presso l’autorità di frontiera; negli altri casi, lo straniero deve recarsi in Questura per inoltrare la documentazione richiesta, che può altresì essere gestita dalla struttura presso cui si alloggia attraverso i registri di arrivo ospiti. È importante conservare la copia attestante l’avvenuta dichiarazione, poiché va esibita a eventuale richiesta delle forze di polizia. La finalità di questi obblighi non è soltanto l’esercizio di un controllo formale, ma anche la garanzia di assistenza e sicurezza per lo stesso cittadino straniero, che in tal modo può dimostrare la regolarità della propria permanenza.
Queste norme, delineate dalla Legge 28 maggio 2007 e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007, costituiscono un punto di equilibrio tra l’esigenza di controllo delle frontiere e di gestione dei flussi migratori e la necessità di garantire libertà di movimento e tutela dei diritti fondamentali della persona. Allo straniero viene richiesto di rispettare obblighi minimi di tracciabilità, mentre allo Stato è attribuita la responsabilità di fornire informazioni chiare, procedure uniformi e, quando necessario, un’adeguata rete di accoglienza. L’intero sistema è così finalizzato a favorire la sicurezza del territorio e a facilitare la vita del cittadino straniero, che, grazie a questo quadro giuridico, può orientarsi più agevolmente tra i vari adempimenti connessi all’ingresso e alla permanenza in Italia.

Modulo Comunicazione di Ospitalità in Favore di Cittadino Extracomunitario Word Editabile e Compilabile
Siamo lieti di offrire il modello di Comunicazione di Ospitalità in Favore di Cittadino Extracomunitario in formato Word, disponibile per il download. Questo file è completamente modificabile, consentendo di inserire facilmente le informazioni necessarie per soddisfare le vostre esigenze.
Modulo Comunicazione di Ospitalità in Favore di Cittadino Extracomunitario PDF Editabile e Compilabile
In questa sezione offriamo il modello di Comunicazione di Ospitalità per Cittadini Extracomunitari in formato PDF, disponibile per il download. È possibile scaricare il file e apportare le modifiche necessarie, inserendo le informazioni mancanti secondo le proprie esigenze.