In questa guida presentiamo un modello di Contratto Autonomo di Garanzia tra Privati, disponibile in formato Word e PDF, entrambi editabili e compilabili.
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Contratto Autonomo di Garanzia tra Privati
Il contratto autonomo di garanzia si configura come uno strumento giuridico grazie al quale un soggetto, in genere una banca o un’assicurazione, si impegna a pagare una determinata somma al beneficiario qualora si verifichi un evento collegato all’inadempimento, o all’inesatto adempimento, di un debitore principale. A differenza della fideiussione, che prevede un vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione garantita, la garanzia autonoma si caratterizza per l’assenza di tale legame, poiché tra il garante e il beneficiario sorge un rapporto diretto che non dipende dalle sorti dell’obbligazione principale. L’impegno che il garante assume, pertanto, ha una funzione “indennitaria” e si estrinseca nel pagamento della somma pattuita a seguito di una semplice richiesta da parte del beneficiario, spesso definita “a prima domanda” o “a semplice richiesta”. In questo modo si mette l’accento sull’immediata disponibilità della garanzia, che non ammette, se non in casi molto specifici, eccezioni o contestazioni da parte del garante. Proprio in questo risiede l’elemento distintivo rispetto alla fideiussione, dove invece vige il principio secondo cui il garante può sollevare, nei confronti del creditore, le stesse eccezioni che spetterebbero al debitore principale.
Nel nostro ordinamento giuridico, la fideiussione è disciplinata dal Codice Civile e costituisce una figura tipica. Il contratto autonomo di garanzia, al contrario, si è imposto come fattispecie atipica, benché largamente utilizzata soprattutto a livello internazionale, ed è stato ammesso grazie all’articolo 1322, comma 2, del Codice Civile, che riconosce la possibilità di dar vita a contratti non previsti espressamente dalla legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La sua ascesa in Italia è stata fortemente influenzata dalla prassi di altri Paesi, dove la garanzia autonoma era già uno strumento diffuso, in particolare nei contratti d’appalto di rilevanza transnazionale. La giurisprudenza italiana, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7341 del 1987, ha ratificato la presenza di tale figura, riconducendola a un istituto giuridico “di importazione” di derivazione tedesca, ma non sovrapponibile alla fideiussione codicistica. Con una serie di pronunce, i giudici hanno consolidato l’idea che l’obbligazione del garante si ponga su un piano del tutto autonomo, sicché non subisce le vicende relative al rapporto principale sottostante. Il diritto al pagamento si radica nel beneficiario a seguito della stipula del contratto autonomo, senza che il garante possa eccepire, di norma, difetti o vizi pertinenti all’obbligazione originaria.
In questo quadro, la menzione del rapporto principale, ovvero il rapporto di base che intercorre fra debitore e creditore, non intacca il carattere di autonomia della garanzia. È vero che la garanzia autonoma viene predisposta proprio per assicurare il beneficiario contro l’inadempimento di una determinata prestazione, però la sua natura è svincolata dall’esistenza o meno di una valida obbligazione sottostante. In altre parole, se l’obbligo del debitore dovesse venir meno per qualche ragione (ad esempio, annullamento o risoluzione del contratto principale), questo non influisce in linea di principio sulla validità dell’impegno assunto dal garante, a meno che nel testo della garanzia non siano state inserite clausole volte a introdurre condizioni o limiti precisi. Lo schema è costruito in maniera tale da render chiara la prontezza del rimedio offerto al beneficiario: basta segnalare l’inadempimento, anche parziale, e allegare la richiesta di pagamento. Le formule che traducono questa immediatezza sono “a prima domanda”, “a semplice richiesta”, “senza eccezioni” o “incondizionatamente”, e ribadiscono la volontà delle parti di preservare l’indipendenza della garanzia dal merito della controversia tra debitore e beneficiario.
La ragione del contratto autonomo di garanzia si rinviene con particolare evidenza nelle ipotesi in cui una parte voglia cautelarsi contro il rischio di un altrui inadempimento, soprattutto in operazioni delicate o complesse, come quelle internazionali. I contratti di appalto oltre confine ne costituiscono un esempio tipico: se un committente intende proteggersi da ritardi o mancate esecuzioni di lavori, può richiedere all’appaltatore di procurargli una garanzia bancaria autonoma, in modo da poter escutere senza troppi ostacoli la somma garantita nel momento in cui insorga un inadempimento grave. La medesima logica opera anche in situazioni in cui occorre garantire l’adempimento di obblighi di pagamento, quindi di obblighi di “dare”. Il creditore si ritrova così con la certezza che, in caso di insolvenza del debitore, può rivolgersi direttamente al garante, ottenendo il corrispettivo dovuto o una somma compensativa del pregiudizio sofferto. Questa prospettiva di “sicurezza” aumenta la fiducia nelle relazioni economiche internazionali e favorisce la circolazione di beni e servizi, in quanto fornisce uno strumento di riduzione del rischio associato ai pagamenti e all’esecuzione di prestazioni.
È tuttavia imprescindibile tenere presente che la rapidità con cui il beneficiario può incassare la somma garantita comporta anche un aumento del rischio di “escussione fraudolenta”, o comunque indebitamente anticipata. Il garante, non potendo opporre direttamente le eccezioni derivanti dal rapporto principale, può trovarsi costretto a pagare anche in presenza di controversie fra debitore e beneficiario sulla corretta esecuzione dell’obbligazione. Ciò ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a elaborare alcuni correttivi, come la possibilità, per il garante, di rifiutare il pagamento se sussistono circostanze evidenti di abuso o di mala fede del beneficiario. L’utilizzo di queste garanzie, specie in ambito transnazionale, ha conosciuto una crescita costante. Accade di frequente che le parti si accordino per sottoporre il contratto autonomo di garanzia alle regole URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale. Queste regole, indicate solitamente con la sigla Pubbl. 758, costituiscono un insieme di norme che definiscono in modo uniforme i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti nelle garanzie a prima domanda, delineandone i profili operativi e ribadendo la loro autonoma natura. L’adesione a tali regole internazionali riduce i rischi legati alle incertezze su quale sia la normativa applicabile, soprattutto quando le parti provengono da Paesi diversi e quando l’ordinamento di uno di essi non prevede, o prevede in maniera rudimentale, la disciplina del contratto autonomo di garanzia.
Nel contesto italiano, si è ormai raggiunto un buon livello di tutela e di riconoscimento giurisprudenziale di questo strumento, a dispetto delle perplessità iniziali dovute al suo carattere atipico e al percorso interpretativo non sempre lineare. In altri ordinamenti, invece, esistono ancora dubbi sulla sua effettiva validità. Pertanto, chi si appresta a stipulare un contratto di questo tipo con controparti estere deve sempre verificare la cornice normativa e la giurisprudenza del Paese coinvolto, per evitare di incorrere in difficoltà al momento di escutere la garanzia. Se il sistema giuridico di riferimento non riconosce la figura del contratto autonomo di garanzia, o ne limita fortemente l’ambito di applicazione, il beneficiario si troverà in una posizione di debolezza rispetto alle aspettative iniziali. Ciò potrebbe vanificare, in parte o del tutto, l’obiettivo di ottenere un risarcimento rapido e certo in caso di inadempimento.
Il contratto autonomo di garanzia risulta particolarmente adatto alle operazioni di commercio internazionale, ai contratti di appalto di una certa complessità e ai rapporti di fornitura continuativa, nei quali le parti cercano di ridurre l’alea tipica delle transazioni. A livello pratico, è opportuno accordarsi fin dall’inizio sui contenuti essenziali della garanzia, sulla sua natura autonoma, sulle condizioni e sul modo in cui il beneficiario potrà richiederne il pagamento, e sull’ordinamento o sugli usi (come le URDG) applicabili. Quanto più tali aspetti vengono definiti con chiarezza nel documento contrattuale, tanto più si evitano incomprensioni, possibili abusi o problemi di interpretazione. In definitiva, se ben strutturato, il contratto autonomo di garanzia si rivela uno strumento efficace per coniugare rapidità di tutela, certezza nell’ottenimento di una prestazione pecuniaria e adattabilità alle più diverse esigenze economiche. Il presupposto per trarne beneficio risiede nella consapevolezza delle sue caratteristiche distintive rispetto alla fideiussione e nel rispetto delle regole specifiche che regolamentano lo scambio tra garante e beneficiario, elemento fondamentale per sviluppare rapporti commerciali solidi e protetti.

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