In questa guida spieghiamo cosa fare in caso di scontrino perso.
A quante persone è successo di acquistare un prodotto apparentemente perfetto e funzionante, e di scoprire soltanto successivamente la presenza di difetti che richiedono una vera e propria sostituzione? E, ancora, a chi non è capitato di cercare e ricercare lo scontrino e di scoprire di averlo buttato, oppure di trovarlo del tutto scolorito oppure illeggibile? Sicuramente a chiunque. Da qui la voglia di arrendersi e di lasciar perdere, o magari di recarsi al negozio e di pregare il commesso di assecondare la richiesta, nonostante l’assenza di apposita ricevuta fiscale.
Vediamo quindi insieme cosa fare in caso di perdita dello scontrino.
Indice
Scontrino perso e diritto di garanzia – Tutto ciò che è necessario sapere a riguardo
Innanzitutto, è bene precisare che il diritto di garanzia verso il soggetto alimentante (comunemente noto come venditore) è espressamente disciplinato dal Codice del Consumo, ed in particolare dagli articoli 128 in poi. Tali norme, infatti, sanciscono che, per far valere il sopracitato diritto di garanzia basta provare di aver effettuato l’acquisto della merce da quello specifico venditore, cosa che deve avvenire in un tempo che non sia superiore a due anni dalla data in cui il prodotto è stato consegnato. Detto termine si riduce ad un anno se la merce è stata comprata con la fattura.
Alla luce di ciò è possibile affermare che nel Codice del Consumo non viene fatta menzione allo scontrino fiscale, tantomeno quale requisito indispensabile affinché ci si possa appellare al diritto di garanzia, ma necessita che sia data dimostrazione del giorno di acquisto e della riferibilità dello stesso al negozio a cui il compratore si rivolge.
Riguardo alla prova, il soggetto acquirente ha vari mezzi a disposizione. Lo afferma la giurisprudenza costante in materia, la quale ha stabilito che il consumatore può tranquillamente avvalersi, sempre per dimostrare l’acquisto, di documentazione o di prove orali (quindi che non siano lo scontrino fiscale) che permettano di stabilire in maniera sicura e priva di equivoci che il prodotto è stato comprato da quel determinato rivenditore in uno specifico periodo temporale. Tra i mezzi è possibile citare: la ricevuta della carta di credito, oppure del bancomat; l’eventuale assegno; il libretto “di garanzia” sottoscritto dal venditore; l’inserimento, nel programma del negozio, della carta fedeltà cliente; la dichiarazione testimoniale di uno o più soggetti che si trovavano lì al momento della compravendita, e via dicendo.
Questioni importantissime da tenere a mente, soprattutto nel caso di smarrimento dello scontrino fiscale. Nulla è veramente perduto, al contrario di quanto potrebbe far credere uno svogliato commesso o un negoziante poco incline a veder soddisfatta la richiesta del cliente. Trattasi infatti di accortezze di cui non tutti sono a conoscenza e che superano eventuali cartelli posti all’interno del negozio ove è espressamente specificato che non vengono accettati resi senza lo scontrino.
L’importante è rammentare che il Codice del Consumo, a partire dall’articolo 128, dichiara che ogni singolo acquisto effettuato da un soggetto consumatore prevede la garanzia di due anni. Nessun contratto potrà mai prevedere che detto termine sia inferiore, nemmeno questo fosse stato preventivamente accettato dal compratore.
Nella pratica, al contrario, il venditore permette al soggetto acquirente di estendere la propria garanzia, in modo tale che si arrivi ad un periodo che superi i due anni stabiliti dal Codice del Consumo. Per farlo, tuttavia, è necessario corrispondere una maggiorazione di prezzo.
Quindi, ricapitolando: nel caso in cui colui che acquista una determinata merce voglia soltanto lo scontrino, gli spetteranno come regola due anni di garanzia, tempo che potrà impiegare per ottenere il rimborso o la sostituzione del bene nel caso in cui sopra la presenza di vizi. Se chiede l’emissione della fattura, utile per effettuare lo scarico dalle tasse, la garanzia è di un solo anno. Tutto ciò ad eccezione dell’eventuale aumento del termine di garanzia, a cui però dovrà essere aggiunta una determinata cifra.
La garanzia in esame scatta dalla data in cui viene consegnato il prodotto. Non, quindi, dal momento del pagamento, a differenza di ciò che si potrebbe avere la tendenza a supporre.
Come già anticipato, in caso di scontrino andato perduto, scolorito o illeggibile, è comunque possibile far valere detta garanzia. Sempre che l’acquirente fornisca la prova di aver comprato il bene da quel particolare negozio.
Sul punto è bene altresì precisare che per tutte quelle compravendite che abbiano data antecedente rispetto al primo gennaio 2002, per poter avvalersi del diritto di garanzia, è obbligatorio dal comunicazione all’alienante del vizio, entro e non oltre sessanta giorni da quando il difetto è emerso e sempre che questo rientri nell’arco temporale dei due anni previsti dal Codice del Consumo.
Dunque, così facendo il vizio viene denunciato (termine che non riguarda assolutamente la querela penale), oralmente oppure per iscritto. In genere si tende sempre privilegiare la comunicazione scritta, onde evitare spiacevoli inconvenienti o problematiche che non sarebbe semplice risolvere.
Al contrario, per le compravendite che siano avvenute dopo il primo gennaio 2022, non è più prevista la necessaria denuncia del vizio nei casi in cui il soggetto acquirente corrisponda al consumatore le prodotto. Rimane tuttavia questo vincolo per quelle alienazioni che vengono espletate mediante partita Iva: in queste specifiche circostanze, infatti, il sopracitato obbligo deve essere eseguito nel termine di soli otto giorni.
Nelle eventualità in cui sia proprio il venditore a riconoscere il vizio della merce, allora la denuncia non servirà affatto.
Cosa fare arrivati a questo punto? Anche in assenza dello scontrino fiscale, e sempre nei termini già menzionati, il compratore avrà la possibilità di domandare che il bene venda sostituito o che venga riparato celermente. L’acquirente non dovrà pagare alcunché ma dovrà limitarsi ad attendere che il venditore compia il suo dovere.
Qualora la merce non possa essere riparata, giacché magari richiederebbe dei costi eccessivamente elevati, il comparatore può: avere indietro il bene e il corrispettivo di prezzo pagato (ovverosia risolvere il contratto di acquisto) o, in alternativa, ricevere un rimborso che sia solamente parziale. Quest’ultima ipotesi diviene un obbligo se il difetto è molto piccolo.
Diritto di garanzia – Differenze fondamentali tra l’esibizione di uno scontrino fiscale o di una fattura
Come brevemente accennato in precedenza, vi è una differenza fondamentale tra lo scontrino fiscale e la fattura. Nel caso dello scontrino fiscale si ha la presunzione che la compravendita venga eseguita per fini di tipo personale oppure esigenze di natura familiare, dunque senza inerenza rispetto ad attività produttive o lavorative. Per tali ragioni il compratore è considerato un consumatore e, pertanto, ha diritto alla garanzia così come disciplinato dal Codice del Consumo.
In particolare, vengono definiti consumatori quei soggetti che acquistano un prodotto oppure un servizio che non riguardi la propria attività “lavorativa”. Ne sono un esempio quei soggetti che acquistano una vettura per l’espletamento dei viaggio quotidiani, quali il portare i bambini a scuola, effettuare commissioni e via dicendo. Al contrario, chi compra per scopi inerenti all’azienda o, più in generale, al lavoro, non viene identificato quale consumatore, bensì in veste di professionista.
Il termine professionista può far cadere in equivoco: spesso si ha infatti la tendenza ad associarlo a figure quali un avvocato, un medico di famiglia e così via. Ma nei casi in cui si discute di diritto di garanzia, il cosiddetto professionista è quel soggetto che opera nell’ambito di un’attività di tipo lavorativo, a prescindere dalla natura della stessa.
Trattasi, quella in esame, di una differenza fondamentale, che consente di determinare una garanzia di genere rafforzato per il compratore. Tutto ciò sulla base di una presunzione ben precisa: il consumatore non sia dotato di specifiche competenze e dunque non possegga la dovuta esperienza per tutelarsi nella maniera più opportuna. Per questo la normativa lo protegge in modo più marcato rispetto a coloro che vengono denominati professionisti.
E per valutare se un determinato soggetto viene considerato un professionista oppure un consumatore, occorre guardare l’intestazione del documento contabile, ovverosia della fattura. In altre parole, il consumatore si fa semplicemente rilasciare il cosiddetto scontrino fiscale. O, in ogni caso, il consumatore, a differenza del professionista, non è notato di partita Iva.
D’altronde, chi domanda una fattura lo fa per il semplice motivo che ha intenzione di effettuare lo scarico sulla “dichiarazione” dei redditi, giacché questa potrebbe rappresentare una spesa riguardante l’attività di lavoro.
Inoltre unicamente il soggetto reputato professionista, qualora fosse in possesso di una fattura, può agilmente recuperare l’Imposta sul Valore Aggiunto. Ragioni per cui, quasi sempre, il professionista vorrà la fattura, a dispetto del consumatore che invece non potrà scaricare alcunché.
Coloro che comprano con la fattura, dando quindi la partita Iva, non sono titolari delle tutele che sono espressamente sancite nel Codice del Consumo, a differenza, appunto, dei consumatori.
A dispetto di chi esibisce uno scontrino fiscale o una fattura, per chi acquista con quest’ultima avrà una garanzia di un anno soltanto. Detto professionista ha tempo otto giorni per effettuare la denuncia dei difetti di ciò che è stato comprato e non ha la possibilità di avvalersi del diritto di “recesso”. Tale garanzia inizia a decorrere dal momento dell’acquisto.
Come fare per mantenere lo scontrino ed evitare che si scolorisca – Suggerimenti utili
Abbiamo già compreso che non serve lo scontrino fiscale per avere la garanzia, sebbene la sua assenza necessiti di tutta una serie di prove e di accortezze citate in precedenza. Per questo, seppur non fondamentale, lo scontrino rappresenta la via più semplice per ottenere la tutela richiesta. Esso, infatti, altro non è che una ricevuta di tipo fiscale che viene rilasciato da colui che vende un determinato prodotto e che continente dati fondamentali per attestare una spesa ben precisa (come la data, il numero di serie, il codice del bene e così via).
Per tale ragione è importante cercare di conservare al meglio lo scontrino, anche se di solito si ha la tendenza ha buttarli subito dopo aver effettuato l’acquisto. Non solo: oltre al diritto di garanzia, lo scontrino sui medicinale permette al compratore di detrarre determinate spese. Per non parlare delle merci particolarmente care, quali ad esempio un oggetto di elettronica o altro, per le quali potrebbe convenire maggiormente avere la ricevuta.
Tuttavia l’inchiostro presente in quel piccolo pezzo di carta tende a scolorire facilmente. In poco tempo, infatti, si rischia di ritrovarsi uno scontrino bianco, senza alcuna scritta. Ciò è spiegato dal fatto che la carta sopra la quale viene stampato lo scontrino è di genere termico. Problema che spesso risulta insormontabile, ma che può essere aggirato facilmente. Basta semplicemente usare le dovute accortezze e prestare attenzione a piccoli dettagli che potrebbero evitare la cancellazione di quanto riportato sullo scontrino.
Venendo al dettaglio su come fare, per prima cosa è opportuno evitare di piegare a metà (oppure in più parti) lo scontrino. Se infatti venisse subito piegato, l’inchiostro si sbiadirebbe all’istante, essendo lo stesso fresco di stampa. La stessa cosa accadrebbe qualora il documento fiscale venisse inserito nel portafogli, dato che il calore produrrebbe il medesimo effetto.
Per questi motivi, dopo aver acquistato un prodotto ed aver ricresciuto il relativo scontrino, sarebbe consigliabile lasciarlo all’interno della busta che contiene la merce, o quantomeno nel tempo che occorrere per arrivare a casa.
Fatto ciò, ovvero a una volta giunti a destinazione, lo scontrino andrà conservato in un ambiente che sia il più fresco possibile. Da evitare qualunque fonte di calore, sia essa una stufa, un termosifone o i raggi del sole. L’ideale sarebbe individuare una scatola ove riporlo, senza naturalmente piegarlo. Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata dai raccoglitori oppure da una vera e propria cartellina, utile per raccogliere tutti i documenti del genere e per consultarli alla necessità.
Oltre a ciò, per avere una sicurezza indubbiamente maggiore, esistono altri metodi infallibili per evitare di perdere lo scontrino: innanzitutto, spruzzare della lacca che viene usata per fissare i capelli sul documento fiscale impedirà allo stesso di scolorire. Gesti rapidi e dalla parte in cui sono presenti le varie scritte, in modo tale che la carta non si bagni in maniera eccessiva. Quindi far asciugare il tutto per almeno trenta minuti.
Tale sistema è particolarmente efficace in quanto impedisce alla fonte di calore di filtrare e dunque di danneggiare l’inchiostro.
In alternativa basterà avere la pazienza di fotocopiare lo scontrino e riporlo in una scatola o in un contenitore di altro genere.
E per essere certi di non perdere anche la copia, allora il passo successivo potrebbe essere quello di scansionarla su computer o su diverso dispositivo. Una volta scannerizzato il tutto sarà sufficiente salvare il file in formato png o jpg (dunque come se fosse una vera e propria immagine) e rinominarlo. Così facendo, ovverosia inserendo i riferimenti dello scontrino (prodotto acquistato e data in cui è stata effettuata la compravendita), nonché salvando la scansione in una precisa cartella del supporto informatico (sia esso una memoria esterna o il disco rigido del computer), verrà garantita la conservazione del documento.
Per coloro che invece non possiedono un apparecchio di scanner, basterà anche una foto, da effettuare tramite telefono cellulare.
Trattasi di passaggi semplici che, per noia o per dimenticanza, le persone tendono solitamente a sottovalutare. Ma impiegare il proprio tempo nel porre in essere determinate accortezze, impedirà senz’altro all’acquirente di incappare in eventuali conseguenze spiacevoli. D’altronde, pur non essendo necessaria l’esibizione dello scontrino ai fini del diritto di garanzia, esso preverrà possibili ed ulteriori problematiche.