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Indice
Preliminare di Compravendita tra Privati
Nel linguaggio comune, il termine compromesso viene spesso utilizzato per indicare il contratto preliminare di vendita, in particolare quando si tratta di un bene immobile. Il compromesso è un vero e proprio contratto in cui le parti coinvolte, chiamate rispettivamente promissario acquirente e promittente alienante, si impegnano reciprocamente a stipulare una futura compravendita. Questo tipo di accordo ha effetti vincolanti, obbligando i contraenti a dare il loro consenso alla futura vendita, anche se gli effetti concreti come il trasferimento della proprietà, il pagamento del prezzo e la consegna del bene si concretizzano solo con la stipula del contratto definitivo.
Nella pratica, il ricorso al preliminare di vendita è molto diffuso poiché permette alle parti di legarsi reciprocamente per il futuro, assicurando che nessuna delle due possa sottrarsi all’obbligo di concludere il contratto definitivo senza doverlo effettuare immediatamente. Inoltre, questa fase intermedia consente di utilizzare il tempo intercorrente tra il preliminare e il definitivo per completare una serie di adempimenti necessari, come la richiesta di un mutuo per l’acquisto dell’immobile o l’organizzazione del trasloco.
Per quanto riguarda il contenuto del compromesso, la legge non prevede una disciplina specifica per il contratto preliminare, limitandosi a stabilire che esso debba avere la stessa forma del contratto definitivo, pena la nullità. Di conseguenza, la disciplina del preliminare deve essere dedotta dalle norme generali del contratto e, in particolare, da quelle specifiche per il contratto di compravendita immobiliare. Pertanto, è essenziale che il preliminare contenga il consenso delle parti, la forma scritta, una precisa indicazione del bene immobile oggetto della vendita, inclusi indirizzo, tipologia e dati catastali, nonché il prezzo concordato. Un contenuto dettagliato ed esaustivo del preliminare riduce al minimo i dubbi che potrebbero sorgere al momento della stipula del contratto definitivo.
La forma del contratto preliminare di compravendita deve essere scritta, come richiesto dall’articolo 1350, primo comma, n. 1 del Codice Civile, che stabilisce che i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata, pena la nullità. Le parti possono scegliere di procedere autonomamente con una scrittura privata oppure rivolgersi a un notaio per concludere il compromesso in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questa ultima opzione è particolarmente necessaria quando il preliminare riguarda immobili da costruire o in corso di costruzione, come previsto dal D. Lgs. n. 122/2005, art. 6. Nonostante non sia obbligatoria, la stipula del compromesso in sede notarile offre maggiori garanzie, soprattutto per il promissario acquirente.
Le parti possono inoltre arricchire il contenuto minimo del contratto preliminare inserendo clausole accessorie che, anche se non indispensabili, ne condizionano la validità ed efficacia. Tali clausole, solitamente finalizzate a tutelare una o entrambe le parti, includono termini per la stipula del contratto definitivo, come la data entro cui sottoscrivere il contratto finale, e disposizioni relative alla caparra. La caparra confirmatoria, per esempio, serve a confermare la serietà dell’impegno assunto: se tutto procede regolarmente, essa viene restituita o imputata al pagamento del prezzo, mentre in caso di inadempienza, l’altra parte può trattenere la caparra o esigere il doppio dell’importo versato. Analogamente, la caparra penitenziale consente alla parte che la versa di scegliere se adempiere le obbligazioni o recedere dal contratto, con conseguente rinuncia alla caparra o restituzione di un importo doppio.
Un’altra clausola accessoria comune è la clausola penale, che prevede il pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento totale o parziale di una delle parti. Questa penale ha lo scopo di risarcire il danno subito, escludendo altresì la possibilità di richiedere ulteriori danni, salvo diversa previsione. A differenza della caparra, la clausola penale può essere applicata anche in caso di ritardo nell’adempimento della prestazione, ad esempio per ogni giorno di ritardo nella stipula del contratto definitivo.
Nel caso in cui il preliminare non specifichi una data per la stipula del contratto definitivo, la Corte di Cassazione ha stabilito che la parte interessata può esigere l’esecuzione immediata della prestazione, applicando il principio dell’articolo 1183, primo comma, del Codice Civile. Tuttavia, la giurisprudenza richiede che il giudice valuti la congruità del tempo intercorrente tra il preliminare e la richiesta di prestazione, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.
Qualora le parti abbiano fissato una data per il rogito notarile ma non riescano a rispettarla per varie ragioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine stabilito per la stipula del contratto definitivo generalmente non è considerato essenziale. Ciò significa che, salvo casi particolari in cui risulti evidente l’intenzione delle parti di considerare il termine come inderogabile, è possibile richiedere una proroga qualora il differimento sia giustificabile e non pregiudichi l’utilità della prestazione.
Infine, la registrazione del preliminare di vendita è obbligatoria a fini fiscali, anche se il contratto resta valido ed efficace anche senza registrazione, vincolando comunque le parti alla stipula del contratto definitivo. La mancata registrazione comporta sanzioni fiscali, ma non preclude al contratto di esercitare i suoi effetti obbligatori.
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