In questa guida spieghiamo come cointestare un’auto già intestata.
Nell’ambito del settore automobilistico non è raro porsi domande del tipo: è possibile che una vettura abbia due proprietari? E come si fa, in concreto, a cointestare un veicolo? Dubbi che non è immediato risolvere, specie se si pensa al fatto che la scelta di intestare una macchina a due proprietari può comportare conseguenze e anche benefici.
Vediamo quindi insieme come cointestare un’auto già intestata ad uno specifico soggetto, nonché tutto ciò che occorre sapere sull’argomento in questione
Cointestare un’Auto già Intestata
Come già era possibile intuire dalla breve premessa di questo articolo, è che un’auto già intestata ad una persona può essere cointestata. In altre parole, ciò significa che la macchina può avere più di un proprietario nel medesimo momento. E questo può accadere in due specifiche circostanze: al principio, ovverosia nell’ambito dell’atto di compravendita del mezzo, oppure successivamente. Se infatti una simile eventualità si paventa dopo che l’auto è stata acquistata e quindi in seguito all’intestazione di un proprietario, si verificherà l’ipotesi in cui il titolare del diritto di proprietà gravante sul bene opterà per condividerlo con una seconda persona, assegnandole dunque la metà del suo effettivo valore.
Sul punto è opportuno precisare che non occorre che tra i soggetti cosiddetti cointestatari del veicolo sussista un determinato vincolo, come potrebbe essere ad esempio quello affettivo oppure di parentela. Ne consegue che sarà possibile cointestare la macchina anche tra persone legate da una semplice amicizia, e quindi non soltanto tra conviventi, familiari e via dicendo.
Ma come si fa, in concreto, per avere un’auto cointestata? Naturalmente vi sono alcuni passaggi e determinate accortezze da non ignorare, specie per far sì che la procedura vada a buon fine.
Innanzitutto, per raggiungere detto scopo, è indispensabile che sul libretto di circolazione della vettura vi siano entrambi i nominativi delle persone a cui questa dovrà essere intestata. Un compito che spetta al concessionario nel caso in cui il tutto dovesse avvenire al momento dell’atto di compravendita e quindi di immatricolazione. Se invece l’intenzione di cointestare l’auto si manifesta successivamente all’acquisto del mezzo, il proprietario e la persona a cui entrambi desidera cointestare il veicolo saranno tenuti a recarsi materialmente al PRA, in modo tale da domandare l’iscrizione del nominativo del secondo soggetto e dunque la modifica del libretto di circolazione (naturalmente con il nome del cointestatario).
Tutto ciò fa sorgere effetti di natura giuridica che meglio andremo ad analizzare.
In particolare, le quote dei due soggetti che risultano a tutti gli effetti proprietari dell’auto, e che quindi vengo definiti cointestatari, sono uguali, o quantomeno presunte tali, salvo l’ipotesi del cosiddetto patto di tipo contrario (trattasi, in sostanza, di un patto che avrà la sua validità unicamente per ciò che concerne i rapporti definiti interni tra i due soggetti, e non anche tra loro e i terzi). Il che vuol dire eh entrambi saranno altresì corresponsabili di ogni violazione al Codice della Strada che sia commessa dall’altro cointestatario, nonché di ventrali danni arrecati a soggetti terzi. In altre parole: se uno dei due cointestatari riceve una multa perché, ad esempio, non ha rispettato i limiti di velocità, l’altro sarà tenuto, come lui, a versare l’intero importo, qualora il soggetto che ha commesso la violazione non dovesse adempiere al pagamento.
Chiamarsi responsabilità di genere solidale, che sussiste anche per ciò che concerne le tasse, e quindi il pagamento del bollo auto. Ambedue i cointestatari sono, di fatto, soggetti cosiddetti passivi dell’imposta di natura automobilistica e a questi, in maniera del tutto indifferente, la Regione avrà la facoltà di pretendere il versamento della somma dovuta, indipendentemente dalle reciproche quote.
Altro aspetto da tenere bene a mente che mediante la contestazione dell’auto non si aggira l’eventuale problematica riguardante il sequestro oppure la confisca dello stesso ad opera dello stato. Dette circostanze, infatti, potrebbero manifestarsi qualora dovessero essere commessi illeciti di elevata gravità. Ne è un esempio l’ipotesi in cui uno dei due cointestatari Guidi il mezzo non avendo la dovuta assicurazione, oppure sprovvisto della carta cosiddetta di circolazione. O, ancora, quando il soggetto circola in accertato strato di ebbrezza. In questi casi, infatti, la vettura verrebbe sequestrata oppure confiscata, sebbene questa sia cointestata e dunque la proprietà sia in capo anche ad una persona totalmente estranea al fatto illecito.
Parlando invece del fermo di natura amministrativa che consegue al mancato versamento delle cartelle di tipo esattoriale, sorgono contrasti giurisprudenziali: secondo alcuni detta misura non dovrebbe trovare applicazione delle ipotesi in cui il mezzo sia cointestato ad un altro e diverso soggetto. Tutto ciò sulla base del fatto che sennò il provvedimento inerente al fermo amministrativo colpirebbe inevitabilmente l’altra persona cointestataria, che non risulterebbe essere il debitore.
A ciò si aggiungono gli eventuali screzi che potrebbero verificarsi con l’altro cointestatario: sia in merito al futuro del mezzo, sia su questioni meramente quotidiane.
Ne consegue, in ogni caso, che procedere con la cointestazione di una macchina è una scelta che dev’essere pensata attentamente, onde evitare di incappare in spiacevoli sorprese. Ma come sussistono determinati svantaggi, vi sono anche dei benefici per chi decide di condividere la proprietà di uno specifico mezzo.
Venendo adesso all’argomento polizza cosiddetta RC-Auto, è bene precisare che alla classe definita di merito maggiormente bassa non possono essere assegnati due soggetti titolari. Il che significa che la compagnia di assicurazione sarà tenuta ad applicare la classe “di merito” della persona che è considerata più inesperta, e quindi ad assegnare la casse più elevata. Ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui una macchina risulterà essere cointestata a due soggetti, l’assicurazione sarà inevitabilmente più alta.
Per riuscire ad ottenere il beneficio introdotto dalla Legge Bersani, e dunque l’applicazione di una classe “di merito” meno gravosa, è infatti indispensabile risultare proprietari unici della macchina, rientrare nel medesimo stato familiare e risultare conviventi a con almeno uno dei soggetti della famiglia che possegga una classe maggiormente vantaggiosa. Solo così la persona neopatentata avrà modo di agganciarsi agilmente alla classe meno elevata di uno dei suoi familiari, e quindi versare meno in termini di assicurazione RC-Auto.
A prescindere si rammenta che per concedere la macchina in uso ad un membro della famiglia, che sia anche convivente, non è necessario cointestarla. Secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che abitano sotto al medesimo tetto hanno la facoltà di guidare una vettura che sia intestata ad uno di questi, senza che siano tenuti a svolgere specifici adempimenti in proposito.
Al contrario, dal giorno 4 del mese di novembre del 2014, la persona che faccia uso di un veicolo di proprietà di un’altra, e ciò avvenga in maniera esclusiva e in via del tutto personale, per un periodo che sia di trenta giorni consecutivi, ha l’obbligo di far sì che venga indicato il suo nome all’interno del libretto di circolazione del mezzo. Qualora non lo facesse andrebbe incontro a multe che potrebbero andare fin oltre i duemila euro, a cui andrebbe ad aggiungersi il ritiro della cosiddetta carta di circolazione.
Comunque sia, come già anticipato, ciò vale per coloro che non fanno parte del medesimo nucleo familiare e che non risiedano nello stesso immobile.
Auto già intestata e passaggio di proprietà
Sempre in tema di vetture cointestate, vi è la questione relativa all’eventuale passaggio di proprietà, qualora appunto i proprietari decidessero di trasferirla. Naturalmente per farlo occorrerà la presenza dei cointestatari del mezzo, ovverosia della loro firma.
Prima però di entrare nello specifico appare opportuno precisare cosa si intende per passaggio di proprietà. Trattasi in sostanza, di un passaggio indispensabile, di natura prettamente burocratica, che deve essere espletato rispettando la legge attualmente vigente in proposito. Tramite tale atto verrà trasferita la titolarità dell’auto cointestata.
Importante al fine del corretto svolgimento di una simile operazione è rivolgersi all’ACI (acronimo che sta ad indicare l’Automobile “club” italiano), il cui compito è quello di assistere tutti coloro che risultino essere proprietari di una macchina per la risoluzione di problematiche di varia natura, nonché la cosiddetta Motorizzazione Civile, incaricata invece della gestione di tipo amministrativo e burocratico di tutte quelle pratiche che siano inerenti a quello che viene definito trasporto di natura civile.
Il passaggio della proprietà dell’auto cointestata risulta infatti andato a buon fine nei casi in qui il suddetto viene appositamente registrato, nel termine di sessanta giorni dalla cosiddetta autentica della sottoscrizione del soggetto venditore sul documento di vendita, presso l’ufficio ACI della provincia di appartenenza (Pubblico “Registro” Automobilistico), il quale avrà il compito di rilasciare un certificato relativo alla proprietà che risulti aggiornato. Oltre al momento in cui la carta definita di circolazione del mezzo risulterà effettivamente aggiornata ad opera dell’Ufficio della Provincia della già citata Motorizzazione Civile.
Più nello specifico, il certificato in questione ha lo scopo di attestare la piena proprietà della macchina. E in esso devono essere presenti sia i dati del soggetto che figurerà come nuovo proprietario, sia il numero di targa, di telaio, la data esatta in cui è stato immatricolato, ogni eventuale cavillo fiscale e ipoteche sul bene in esame.
Quanto invece alla carta che consente la circolazione, questa, come si può ben evincere dal termine, garantisce che quella determinata auto è idonea per poter liberamente circolare.
Tutto ciò deve essere espletato mediante un apposito sportello, detto anche STA (acronimo che significa Sportello di natura telematica dell’Automobilista). Esso, infatti, permette che vengano effettuati gli d’aggiornamenti relativi alla carta e al certificato inerente alla proprietà della vettura.
Gli STA risultano regolarmente attivi in ogni ufficio ACI, i quelli dei Trasporti cosiddetti Terrestri e via dicendo. La pratica del trasferimento, e quindi della trascrizione della proprietà dell’auto deve essere opportunamente presentata ad uno dei sopracitati sportelli, e ad essa dovrà essere allegata: una copia della carta inerente alla circolazione del mezzo; la copia del documento d’identità del soggetto che acquista la proprietà; il certificato che attesta la proprietà della macchina, comprensivo di una dichiarazione di alienazione sottoscritta dal soggetto che vende (appositamente autenticata da chi di dovere); il certificato che attesti la residenza del soggetto acquirente; il modello inerente alla richiesta di “aggiornamento” della carta relativa alla circolazione, che è possibile ottener in maniera del tutto gratuita allo STA. Se poi il soggetto che compra la vettura è un extracomunitario, allora lo stesso dovrà allegare anche un valido permesso di soggiorno.
Naturalmente, avere un certificato che attesti la proprietà del mezzo renderà le cose più facili e immediate. In questi casi, infatti, è possibile procedere con il contratto di compravendita, che potrebbe però anche essere sostituito da una dichiarazione avente natura unilaterale, da inserire, come giù accennato, nella parte posteriore del certificato inerente alla proprietà. Per far ciò basterà semplicemente una marca da bollo da euro sedici e la carta di identità.
Per ciò che concerne l’autentica della firma, invece, questa può essere fatta senza costi nel comune di appartenenza oppure allo STA. Sostenendo una spesa moderata, invece (attorno ai quaranta euro, sempre in aggiunta alla marca da sedici euro) sarà possibile far autenticare la firma da un professionista del settore, ovverosia da un Notaio.
Allo STA, una simile operazione consegue la domanda di registrazione del trasferimento di proprietà, alternativa senz’altro più veloce e pratica.
Altrimenti l’atto che attesti la vendita della macchina può essere redatto in maniera bilaterale, ovverosia mediante la sottoscrizione autenticata di entrambe le parti. L’alternativa è l’atto cosiddetto pubblico oppure una sentenza che sia stata rilasciata in copia che viene definita conforme a quella originale. In questo caso, com’è possibile dedurre senza bisogno di ulteriori spiegazioni, i tempi si allungheranno più o meno notevolmente rispetto all’eventualità precedentemente illustrata.
Ma cosa accade se il proprietario non è in possesso del certificato che attesti la proprietà, perché ad esempio è stato smarrito? In questi casi sarà indispensabile rivolgersi all’ACI (e quindi non allo STA) in modo tale che venga registrato il trasferimento della proprietà e il conseguente aggiornamento della carta.
In ogni caso, vi sono delle ipotesi particolari, primo fra tutti quello di una macchina cointestata: fino al momento in cui il passaggio non viene regolarmente registrato presso il PRA, i precedenti proprietari, ovverosia i cointestatari, potrebbero essere costretti a rispondere personalmente di ogni conseguenza scaturita dal possesso (che in simili circostanza è meramente presunto) della vettura. Ne sono un esempio tutti quei danni che potrebbero essere cagionati a persone (lesioni di natura personale) oppure a cose nell’ambito di un incidente stradale, o magari il versamento del bollo se il soggetto che l’ha acquistata non l’ha pagato, o ogni altra e diversa contravvenzione relativa ad accertate violazioni del vigente Codice della Strada.