Il Legislatore ha provveduto a fare in modo che il consumatore giunga alla conclusione del contratto con il professionista dopo avere da questi ricevuto tutte le informazioni necessarie in merito ai prodotti, ai prezzi ed alle condizioni contrattuali proposte, ed aver maturato in merito la necessaria consapevolezza, nonché conosciuto adeguatamente quali strumenti siano stati predisposti a sua tutela e garanzia durante e dopo della conclusione del contratto stesso. In questa guida, analizzando quanto riportato dal Titolo I della Parte Quarta del D.lgs. 6/9/2005 n.205, vedremo come si sia provveduto a garantire che i prodotti immessi in libero commercio sul mercato presentino i necessari requisiti di sicurezza per il consumatore e per i terzi.
Secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, i prodotti vengono «messi in circolazione» attraverso la consegna all’acquirente o all’utilizzatore, oppure ad un loro ausiliario come ad esempio il vettore o lo spedizioniere, che provvederanno a loro volta ad inviare i prodotti all’acquirente o all’utilizzatore. Il fatto che la messa in circolazione possa essere avvenuta attraverso mia vendita forzata non libera il debitore dalle proprie responsabilità in materia di sicurezza dei prodotti a meno che questi non abbia espressamente e specificamente segnalato il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento.
Indice
La sicurezza dei prodotti
I soggetti, stabiliti sul territorio comunitario, che producono i beni destinati al consumo, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante dei prodotti apponendovi il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, sono tenuti ad immette sul mercato esclusivamente prodotti che siano sicuri, tali che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata, eventualmente la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presentino alcun rischio, o ne presentino in maniera minima, compatibilmente con l’impiego del prodotto, e possano essere considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Al fine della determinazione di tale “livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone” dovranno essere presi in considerazione ed adeguatamente valutati una serie di elementi, quali le caratteristiche proprie del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio, ed eventualmente, la sua installazione e manutenzione.
Dovrà inoltre tenersi debita considerazione dell’effetto che il prodotto possa a sua volta avere su altri prodotti nel caso in cui sia possibile ragionevolmente prevedere l’utilizzo combinato di entrambi i prodotti, nonchè della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, o di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto possa essere necessaria. Infine dovrà tenersi debita considerazione, in fase di valutazione del livello di sicurezza di un prodotto, delle categorie di consumatori che, utilizzando i prodotti in oggetto di analisi, si troverebbero in condizione di rischio a causa degli stessi, con particolare riguardo ai minori e agli anziani.
Sono considerati al pari del produttore e di qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante dei prodotti apponendovi il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, come sopra descritto; a) quanti provvedono alla manutenzione e “messa a nuovo” dei prodotti, b) il rappresentante del fabbricante, nel caso in cui quest’ultimo non sia stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, c) l’importatore del prodotto, oltre a d) tutti gli altri operatori professionali che siano intervenuti nella catena di commercializzazione dei prodotti, nella misura in cui la loro attività possa avere una incidenza sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Tali soggetti sono pertanto ugualmente sottoposti al medesimo obbligo cui è tenuto il produttore ad immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.
Un prodotto si presume «sicuro» quando risulti essere conforme a quanto previsto in materia dalla legislazione in vigore nello Stato membro in cui il prodotto stesso viene commercializzato ed ai necessari requisiti cui è tenuto a rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. In assenza di tali normative di riferimento la sicurezza del prodotto sarà determinata: a) in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee; b) alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato; c) alle raccomandazioni della Commissione Europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; d) ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato; ed in ultima istanza e) in base agli ultimi ritrovati della tecnica ed al livello di sicurezza che i consumatori possano ragionevolmente attendersi da tale prodotto.
Sarà compito delle Autorità competenti vigilare ed eventualmente intraprendere le misure necessarie a limitare o impedire che siano immessi in circolazione prodotti che, nonostante siano conformi alle norme ed in possesso dei requisiti previsti, risultino essere pericoloso per la salute e la sicurezza dei consumatori, chiedendo, se necessario, il richiamo o il ritiro degli stessi dal mercato.
Gli obblighi del produttore
Oltre ad osservare l’obbligo di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri, il produttore è tenuto ad informare il consumatore affinché questi possa adeguatamente valutare e prevenire i rischi a lui eventualmente derivanti dall’uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali rischi risultino essere non adeguatamente percepibili dal consumatore se non attraverso specifiche e dirette avvertenze che vi facciano convergere la sua attenzione. Il produttore dovrà inoltre informare il consumatore in merito alla adeguata prevenzione riguardo ai rischi sopra citati. L’assolvimento di tali obblighi di informazione in merito ai rischi derivanti dall’uso dei prodotti non libera tuttavia il produttore dagli obblighi previsti in materia di sicurezza dei prodotti stessi, questi infatti dovrà intraprendere le necessarie ed opportune misure al fine di evitare i rischi connessi all’uso del prodotto, ivi incluse, ove fosse necessario, il ritiro del prodotto dal mercato, il «richiamo» e le relative informazioni ai consumatori.
Tra le “opportune misure” citate dall’art.104, comma 4, lettere a) e b) del Digs. n.205 del 6 Settembre 2005, vanno particolarmente ricordate l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore, da effettuarsi tenendo conto della natura del prodotto o del suo imballaggio; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui il prodotto faccia parte, a meno che vi siano giustificati motivi per l’omissione di tale indicazione. i controlli a campione da effettuarsi sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami ed eventualmente la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
Il «richiamo» di un prodotto da parte del produttore dello stesso è una misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto ritenuto pericoloso di cui il produttore o il distributore abbiano già provveduto ad effettuarne fornitura dandone disponibilità ai consumatori. Si procede alla azione di richiamo quando le altre azioni non siano considerate sufficienti a prevenire i rischi del caso.
Con il «ritiro» di un prodotto dal mercato si provvede invece ad impedire che avvenga la distribuzione e l’esposizione di un prodotto considerato pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. Tali azioni vengono eseguite sia in maniera discrezionale dai produttori, quando questi lo ritengano necessario, sia a seguito di imposizione, conseguente a provvedimenti in merito da parte dell’autorità competente.
Nel momento in cui il produttore, o il distributore, vengano a conoscenza, o si presuma debbano esserlo in quanto operatori professionali ed in base alle informazioni in loro possesso, che un proprio prodotto da loro immesso sul mercato non rispetti gli obblighi di sicurezza dello stesso e rappresenti pertanto un rischio per i consumatori, questi sono tenuti a darne immediata comunicazione alle autorità competenti informandole in merito ai provvedimenti intrapresi per prevenire i rischi per i consumatori. Qualora si reputino gravi i rischi a cui possa essere esposto il consumatore a causa di un prodotto non sicuro immesso sul mercato, il produttore ed il distributore debbono perlomeno fornire, oltre alla informazione in merito ai provvedimenti già adottati per prevenire i rischi per i consumatori, sufficienti dementi che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti non sicuri; nonché una dettagliata descrizione del rischio presentato da tali prodotti, oltre ad ogni informazione che possa consentire di rintracciare il prodotto.
Gli obblighi del distributore
Anche il «distributore», come precedentemente visto per il «produttore», è tenuto ad agire, nello svolgimento della propria attività professionale, con la dovuta e necessaria diligenza al fine di garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare il distributore è tenuto ad astenersi dal fornire prodotti di cui sia a conoscenza della pericolosità degli stessi, o avrebbe dovuto esserlo, in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale208, e contribuire al controllo di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, fornendo le informazioni relative ai rischi del prodotto sia al produttore che alle autorità competenti, e conservando la documentazione idonea a risalire alla origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. Il distributore inoltre è tenuto agli stessi obblighi di comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dai commi 7 ed 8 dell’Art.104 del D Igs. 6 Settembre 2005, n. 205 di cui si è già esposto in precedenza in merito agli obblighi del produttore.
Il controllo della sicurezza dei prodotti
Come brevemente accennato in precedenza, la funzione di esercitare il controllo affinché i prodotti immessi sul mercato siano sicuri è demandata ad una pluralità di organi, che di volta in volta risultino essere competenti per materie ed oggetto. In particolare, come previsto dall’art. 106, comma 1 del D.lgs. n.205 del 6 Settembre 2005, tale funzione di controllo è attribuita ai Ministeri delle Attività Produttive, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, nonché alle altre amministrazioni pubbliche che risultino essere competenti per le materie del caso.
Tali autorità hanno facoltà di richiedere che vengano effettuate adeguate verifiche delle caratteristiche di sicurezza di un prodotto fino all’ultima fase dell’utilizzo o del consumo, anche successivamente alla sua libera messa in circolazione sul mercato come prodotto sicuro, anche procedendo ad ispezioni e verifiche presso gli stabilimenti di produzione, di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e di vendita, qualora lo si ritenga necessario. Avranno inoltre il potere di prelevare campioni di prodotti affinché si proceda ad effettuare sugli stessi prove ed analisi finalizzati ad accertarne la sicurezza. In tal caso dovranno essere redatti verbali delle operazioni di verifica effettuate e dei relativi risultati di cui dovrà rilasciarsi copia alle parti interessate dal procedimento. Per i prodotti che risultino essere <pericolosi» si provvederà a vietarne l’immissione sul mercato oltre a porre in essere tutte le necessarie azioni al fine di assicurare l’osservanza di tale divieto.
Nel caso tali prodotti pericolosi siano stati già stati immessi sul mercato, e le azioni eventualmente intraprese in merito dai produttori e dai distributori siano risultate insoddisfacenti o insufficienti, le Autorità ne disporranno, o provvederanno ad organizzarne, l’immediato ritiro dal mercato ed informare i consumatori circa i rischi da esso presentati. Tale attività di informazione e comunicazione sarà effettuata a carico del produttore e, qualora ciò non sia in tutto o in parte possibile, del distributore. Sarà inoltre ordinato di procedere, eventualmente in collaborazione con i produttori e i distributori, ed a spese di questi, al richiamo dei prodotti, anche quelli che dovessero essere già in possesso dei consumatori, ed alla distruzione degli stessi.
Per i prodotti che siano giudicati tali da “poter estese pericolosi” si provvederà a vietarne la fornitura, o la proposta commerciale ed esposizione, durante il periodo di tempo che si renderà necessario per effettuare le verifiche della sicurezza del prodotto, disponendo nel caso, entro un termine perentorio, l’adeguamento agli obblighi di sicurezza nel caso non si ravvisi un imminente rischio per la salute ed incolumità pubblica.
Le Autorità e gli organi preposti al controllo potranno inoltre riscontrare situazioni in cui alcuni prodotti risultino essere rischiosi “in determinate condizioni” oppure “per determinati soggetti, in questi casi ed a seconda delle diverse situazioni che possano presentarsi, avranno facoltà di intervenire in vari modi, ed in particolare:
a)nel caso in cui il prodotto possa presentare dei rischi “in determinate condizioni”, potrà richiedersi che sul prodotto vengano indicate in lingua italiana ed in modo chiaro e di agevole comprensione, adeguate avvertenze in merito ai rischi che il prodotto può presentare, oltre a sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo tale da renderlo sicuro.
b)per prodotti che siano reputati idonei a presentare rischi “per determinati soggetti” potranno essere predisposti specifici avvisi affinché tali soggetti siano informati, in maniera tempestiva ed adeguata, in merito ai rischi a cui siano esposti da tali prodotti.
Le Autorità e gli organi preposti ai controlli ed ad imporre il rispetto degli obblighi di sicurezza dei prodotti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti in possesso nel corso dei procedimenti che siano coperte da segreto professionale, tranne nei casi previsti in cui la divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute ed incolumità pubblica e privata.
I provvedimenti con i quali si limita l’immissione sul mercato di un prodotto, ne viene disposto il ritiro o il richiamo, oltre ad essere adeguatamente motivati, debbono essere notificati entro sette giorni dall’adozione e riportare indicazione ed i termini delle Autorità competenti del caso, presso le quali é possibile proporre ricorso avverso il provvedimento. Tranne nei casi in cui si ravvisi una situazione di pericolo grave o immediato per la salute o per la pubblica o privata incolumità, dovrà essere permesso agli interessati la partecipazione alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti che riguardino i propri prodotti, questi avranno inoltre possibilità di produrre e presentare, anche successivamente alla emanazione del provvedimento, per iscritto proprie osservazioni in merito.