In questa guida presentiamo un modello di Controdichiarazione, disponibile in formato Word e PDF, che è sia editabile che compilabile. Questo strumento è progettato per facilitare la creazione di documenti personalizzati, offrendo un supporto pratico e funzionale per le tue esigenze.
Indice
Controdichiarazione simulazione
La simulazione è un fenomeno giuridico che si realizza quando le parti di un atto concordano nel volere creare un’apparenza negoziale diversa dalla reale volontà. Tale divergenza, frutto di un accordo simulatorio, costituisce il nucleo essenziale della simulazione. Secondo il modello delineato dal Codice Civile, l’accordo simulatorio consiste nella pattuizione con cui le parti stabiliscono che l’atto posto in essere crei soltanto un effetto apparente, mentre in realtà non vi è alcun intento di produrre quegli effetti o, al contrario, se ne vogliono produrre di diversi, propri di un altro tipo di negozio. In questo senso, l’accordo simulatorio rappresenta il presupposto indefettibile della simulazione, senza il quale non potrebbe configurarsi un negozio simulato in senso proprio.
Per quanto riguarda l’aspetto probatorio, si parla di controdichiarazione per indicare il documento atto a dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio. L’accordo simulatorio è necessariamente coevo o anteriore all’atto simulato (come stabilito dagli artt. 2722 e 1417 cod. civ. e ribadito da Cass. Civ., Sez. III, 11322/96), mentre la controdichiarazione può essere formata anche successivamente (Cass. Civ. Sez. I, 4410/98). Occorre non confondere l’aspetto sostanziale, dato dalla reale volontà delle parti di divergere dall’atto apparente, con l’aspetto formale-probatorio, assicurato appunto dalla controdichiarazione. Se mancasse la controdichiarazione, l’accordo simulatorio potrebbe comunque esistere, ma risulterebbe più difficile provarlo. Ciò che non può mai mancare, invece, è l’accordo simulatorio stesso, poiché è l’elemento costitutivo della simulazione. Bisogna sottolineare che la riserva mentale bilaterale, per quanto anch’essa configuri una divergenza tra volontà e dichiarazione, non è assimilabile alla simulazione. Mancando infatti il coordinamento tra i contraenti, non c’è un accordo comune volto a creare un’apparenza giuridica difforme dalla volontà reale (Cass. Civ. Sez. I, 2677/84). Di conseguenza, nella riserva mentale bilaterale, sebbene ciascuna parte voglia qualcosa di diverso da quanto emerge formalmente dal contratto, tale disallineamento non è frutto di un patto condiviso, e pertanto non è possibile parlare di simulazione in senso tecnico.
Per comprendere la natura giuridica della controdichiarazione, va evidenziato che, secondo l’opinione preferibile, essa si risolve in un atto di riconoscimento della divergenza tra la realtà effettiva e ciò che appare dal contratto. Può provenire anche da una sola parte, purché sia quella contro il cui interesse è redatta (Cass. Civ. Sez. II, 6357/2019). La situazione è diversa nell’ipotesi di interposizione fittizia, dove è necessario che la controdichiarazione sia riconducibile a tutte le parti interessate, poiché l’accordo simulatorio assume una struttura trilatere (Cass. Civ. Sez. II, 7187/97). In questa circostanza si crea una frattura tra le parti del contratto apparente e quelle dell’accordo simulatorio: il negozio simulato è formalmente concluso tra due soggetti (per esempio, alienante e acquirente interposto), ma l’effetto reale viene riferito a un terzo soggetto, il cosiddetto interponente, al quale effettivamente fanno capo gli effetti dell’atto. La natura trilatere dell’accordo simulatorio in caso di interposizione fittizia ha rilevanti conseguenze anche in ambito processuale. Se la simulazione è fatta valere attraverso un’azione mirata all’accertamento dell’inesistenza, parziale o totale, degli effetti del contratto apparente, occorre introdurre in giudizio anche il soggetto rimasto estraneo al contratto simulato ma partecipe dell’accordo simulatorio, così da rispettare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Qualora, invece, la simulazione venga eccepita in via di difesa, ci si limita a paralizzare la domanda avversaria senza che si produca un giudicato sostanziale e, in tale contesto, non è indispensabile l’estensione del contraddittorio all’interponente.
Dal punto di vista della disciplina probatoria, la regola generale sancita dall’art. 2722 cod. civ. vieta la prova testimoniale dell’accordo simulatorio che modifichi, contraddica o aggiunga clausole a un contratto stipulato in forma scritta. L’eccezione a questo divieto emerge dall’art. 1417 cod. civ., che ammette la prova della simulazione anche per testi o presunzioni, sempre che sia in presenza di un terzo che invochi la lesione dei propri diritti o interessi legittimi. Ciò conferma che il formalismo dello scritto non è richiesto ad substantiam del negozio simulatorio, ma ad probationem. Il fondamento di tale limitazione probatoria risiede nell’esigenza di tutelare la certezza dei rapporti giuridici: gli atti di autonomia privata, se contenuti in un documento, devono garantire la stabilità degli scambi, salvo casi in cui risulti necessario salvaguardare le pretese di terzi eventualmente danneggiati dalla simulazione.
Le ripercussioni processuali della simulazione si intrecciano con il principio del litisconsorzio necessario nei casi in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi sugli effetti del negozio. L’accordo simulatorio, coinvolgendo più soggetti, necessita di un giudizio che veda la partecipazione di tutte le parti interessate. Questo vale in particolare quando l’azione mira ad accertare la nullità o l’inefficacia dell’atto simulato, perché il relativo giudicato inciderebbe irrimediabilmente sullo status giuridico di ogni soggetto che ha partecipato all’accordo. Non a caso, la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 8957/2014) sottolinea la necessità che il contraddittorio si estenda a tutti i protagonisti della simulazione affinché la sentenza abbia piena efficacia.

Controdichiarazione simulazione Word Editabile e Compilabile
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Controdichiarazione simulazione PDF Editabile e Compilabile
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